Lunedì 20 aprile 2020 esame degli emendamenti per cultura e turismo in Commissione Bilancio

18/04/2020

Da Parma 2021 al Fondo per l’emergenza turismo da 2,5 mld; dalle misure a sostegno dell’editoria a quelle per Fondazioni lirico-sinfoniche, passando per il sostegno ai lavoratori stagionali del turismo e per gli operatori del settore culturale. Sono diversi gli emendamenti al Dl Cura Italia sulle materie turismo e cultura depositate negli scorsi giorni alla Camera dalle varie forze politiche. L'esame delle proposte emendative inizierà in commissione Bilancio lunedì 20 e proseguirà il giorno successivo. Il decreto è atteso nell’Aula di Montecitorio alle 11 di mercoledì 22 per la seconda lettura. In caso di modifiche, il testo dovrà tornare al Senato per la terza lettura. Nel complesso sono un po’ meno di 800 gli emendamenti presentati su tutto il provvedimento.

Da Parma capitale della cultura al FUS: ecco l’emendamento della maggioranza

Revisione temporanea della ripartizione dei fondi del FUS per le fondazioni lirico-sinfoniche, anticipo delle risorse per gli altri soggetti del FUS, nuove misure per il cinema, Parma capitale della cultura anche nel 2021, estensione alle librerie del credito d’imposta sull’affitto di marzo, anticipo delle risorse del 5XMille e chiusura della liquidazione dell’ex Imaie. Sono le misure contenute in un emendamento presentato dai gruppi della maggioranza al Dl Cura Italia in discussione alla Camera. I firmatari della proposta di modifica sono fiduciosi che le norme contenute nell’emendamento possano trovare spazio nella versione definitiva del Decreto. Il testo così formulato dovrebbe incontrare il parere favorevole del governo. Ecco nel dettaglio le misure proposte.

FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

La quota del fondo unico dello spettacolo destinate alle fondazioni lirico sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media dei punteggi assegnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e le percentuali ripartizione previste dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014 che, per l'anno 2022, sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della programmazione degli spettacoli.

ALTRI SOGGETTI FUS

Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari al 70% dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attività svolta fronte dell'emergenza sanitaria da covid-19, della tutela dell'occupazione e della programmazione degli spettacoli, nonché, in deroga la durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte rendicontate nell'intero anno 2020. Decorso il primo periodo di applicazione pari a 9 settimane previsto dall'articolo 19, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul fondo unico dello spettacolo anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura Comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

CINEMA

Il ministro per i beni e le attività culturali per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, uno o più decreti anche in deroga alle percentuali previste per i crediti d'imposta previsti dalla legge sul cinema. Nel caso in cui ne derivino nuovi o maggiori oneri alla copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all’articolo 89, comma 1, secondo periodo.

PARMA CAPITALE DELLA CULTURA 2021

Il titolo di capitale italiana della cultura conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di capitale italiana della cultura per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferito all'anno 2022.

TAX CREDIT NEGOZI C/1

Il credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, si applica ai soggetti esercenti in via esclusiva o prevalente l'attività di Commercio al dettaglio di libri, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.

5XMILLE

La quota relativa alla novità 2018 del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente erogata ai soggetti beneficiari entro il primo semestre del 2020.

EX IMAIE

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, i commissari liquidatori dell’Imaie in liquidazione depositano il bilancio finale di liquidazione nel bilancio finale di liquidazione indicata come voce distinta del residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti interpreti esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli Stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori. I termini prescrizione dei crediti di cui al presente comma decorrono dalla pubblicazione ufficiale dei nominativi dei creditori sul sito istituzionale di Imaie in liquidazione. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti alla voce di residuo attivo di cui al secondo periodo sono trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è ripartita In favore degli Artisti interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del mibact, anche tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19 Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo è trasferito al mibact è ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del ministero adottato ai sensi del quarto periodo punto e abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, numero 35.

“Grazie al proficuo lavoro con il Mibact abbiamo messo a punto un emendamento al decreto Cura Italia che sortirà l’effetto di mettere altri 50 milioni di euro circa a disposizione dei lavoratori della Cultura", ha commentato il capogruppo M5S in VII commissione, Gianluca Vacca.

Emendamento Fdi: a imprese editrici credito d’imposta del 10% per acquisto carta

E’ riconosciuto per l’anno 2021 alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte nel registro degli operatori di comunicazione, un credito di imposta pari al 10% della spesa sostenuta nell’anno 2020 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa”. Lo prevede un emendamento al Dl Cura Italia a prima firma Francesco Lollobrigida (Fdi).

Emendamento Gelmini (FI) per istituzione Fondo emergenza turismo da 2,5 mld

Al fine di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica e nello specifico i titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extra alberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie di viaggi, i tour operator, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture, che, in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività, è istituito nello stato di previsione del Mibact un fondo denominato Fondo emergenza turismo volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di un’indennità. Il fondo ha una dotazione complessiva di 2,5 miliardi per l’anno 2020. E’ quanto prevede un emendamento al Dl ura Italia a prima firma Mariastella Gelmini (FI).

Alla copertura degli oneri previsti dall’articolo si provvede per il 2020 mediante anticipazione da coprire, a valere dal 2021 mediante prelievo in percentuale da operare sull’imposta di soggiorno, di assicurazione di responsabilità civile versato dei soggetti della filiera e sulle transazioni relative a prenotazioni online effettuate mediante Ota.

Emendamento Pedrazzini (Misto): sospensione pagamenti utenze per imprese turistiche-ricettive

L’autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 giugno 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo è i tour operator, le attività di ristorazione. Lo prevede un emendamento al Dl Cura Italia a prima firma Carlo Pedrazzini.

Emendamento Silli (Misto): per Fondo da 130 mln prioritari interventi in regioni sisma

L'articolo 89 del Dl Cura Italia istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due Fondi volti al sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, con uno stanziamento complessivo, per il 2020, di € 130 mln. Nell’erogazione dei fondi, prevede un emendamento a prima firma Giorgio Silli (Misto), “si considerano prioritari gli interventi in favore delle Istituzioni culturali di carattere permanente aventi sede nelle regioni interessate dagli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017”.

Emendamento Sorte (Misto): equa suddivisione del Fondo da 130 mln tra i settori interessati

La ripartizione del Fondo per il sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, con uno stanziamento complessivo, per il 2020, di € 130 mln, dovrà “assicurare una equa suddivisione delle risorse  tra i settori interessati”. Lo chiede un emendamento al Dl Cura Italia presentato da Alessandro Sorte (Misto).

Emendamento Casciello (FI): estendere Fondo da 130 mln a filiera del libro

Un emendamento al Dl Cura Italia a prima firma Gigi Casciello (FI) prevede che il Fondo da 130 mln per il 2020 a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo sia esteso anche alla filiera del libro. Il Fondo verrà inoltre incrementato a 205 mln di euro.

Emendamento Fdi: estendere Fondo da 130 mln anche a librerie, spettacoli viaggianti e attività circensi

Inserire anche i settori dell’industria libraria, fonografica, delle Fondazioni lirico-sinfoniche, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi tra i soggetti destinatari del Fondo da 130 mln per il sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo. E’ quanto prevede un emendamento a prima firma Francesco Lollobrigida (Fdi).

Si prevedono inoltre misure straordinarie come l’istituzione di un reddito di ultima istanza per i lavoratori dello spettacolo e il riconoscimento ai soggetti che gestiscono teatri, sale cinematografiche o per concerti o spettacoli simile di un credito d’imposta nella misura del 50 per cento dell’ammontare del canone di locazione per il mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale D/3.

Emendamento Savino (FI): Detraibilità per spese vacanze in Italia

“Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021, per le spese documentate sostenute per il pagamento di spese relative a periodi di vacanza trascorsi in Italia, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura stabilita con decreto del Mef”. E’ quanto prevede un emendamento al decreto Cura Italia, al vaglio della commissione Bilancio della Camera, presentato dalla deputata Sandra Savino (FI).

“Nello stato di previsione del Mef  - si legge nell’emendamento - è istituito, a decorrere dall’1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, un Fondo per la detrazione delle spese connesse a periodi di vacanza trascorsi in Italia. Il Fondo ha una dotazione annuale pari a 1.000 milioni di euro”. Il decreto deve prevedere che “per accedere alle detrazioni ogni spesa sia documentata; siano detraibili le spese alberghiere relative ad almeno tre pernottamenti consecutivi, anche in strutture diverse; siano detraibili le spese di viaggio e di ristorazione compiute nei giorni per cui sono documentate le spese alberghiere, per il giorno precedente e per il giorno successivo; dalla detrazione sono esclusi i contribuenti con reddito lordo pari o superiore ad euro 80.000”.

Emendamento Zucconi (Fdi): Stato di crisi per turismo, istituire Fondo da un miliardo

Alle imprese del turismo sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come diretta conseguenza del coronavirus, al fine di consentire la prosecuzione delle attività. E’ quanto prevede un emendamento al decreto Cura Italia, al vaglio della commissione Bilancio della Camera, presentato dal deputato Riccardo Zucconi (Fdi).

L’emendamento prevede l’istituzione di “un Fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare di concerto con il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo e con il ministro dello Sviluppo economico, sono stabiliti gli importi da destinare alle finalità”.

Emendamento Bergamini (FI) per proroga durata concessioni balneari

Al fine di garantire la continuità nella tutela e nella custodia delle coste italiane affidate in concessione, i provvedimenti di anticipata occupazione di cui all’articolo 38 del regio decreto 327 del 1942 rilasciati per la stagione balneare 2019 sono validi ed efficaci sino al 30 ottobre 2023, a condizione che il titolare del provvedimento di anticipata occupazione abbia depositato entro il 31 dicembre 2018 una istanza di rinnovo o di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime e che il relativo procedimento amministrativo non si sia concluso alla data di entrata in vigore del presente decreto. E’ quanto prevede un emendamento al Dl Cura Italia presentato da Deborah Bergamini (FI).

Emendamento Pedrazzini (Misto): Esenzione fiscale e contributiva per settore turistico-ricettivo

Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, le attività di ristorazione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono esentate dai versamenti e dagli adempimenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020. E’ quanto prevede un emendamento al decreto Cura Italia, al vaglio della commissione Bilancio della Camera, presentato dal deputato Claudio Pedrazzini (Misto).

“I medesimi soggetti – si legge nell’emendamento - sono esentati  dal versamento di tributi, imposte, tasse e addizionali di  pertinenza degli enti territoriali, nonché delle tariffe applicate per servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, riferiti al periodo di chiusura forzata” del Dpcm 11 marzo 2020 e successive  modificazioni.

Emendamento Zucconi (Fdi): Sospensione mutui per alberghi e strutture ricettive

Sospendere per nove mesi il pagamento delle rate di mutui concessi per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili adibiti a strutture alberghiere e ricettive. E’ quanto prevede un emendamento al decreto Cura Italia, al vaglio della commissione Bilancio della Camera, presentato dal deputato Riccardo Zucconi (Fdi).

Dopo i nove mesi, “il pagamento delle rate riprende dal versamento della prima rata non pagata con conseguente slittamento di tutte le rate successive. Ai mutuanti è riconosciuto un indennizzo a seguito dei mancati introiti nel limite complessivo di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020”.

Emendamento D’Attis (FI): riduzione Iva per i tour operator

Una proposta emendativa presentata da Mauro D’Attis (FI) modifica il Decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), prevedendo che alle agenzie di viaggio e turismo è consentito di determinare l’imposta dovuta in proporzione all’aliquota applicata sugli acquisti di beni e servizi erogati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori. Alla copertura degli oneri previsti si provvede entro il limite massimo di spesa di 300 milioni a decorrere dal 2020 mediante l’utilizzo delle risorse destinate al reddito di cittadinanza rimaste inutilizzate.

Emendamento Gelmini (FI): Creare fondo per lavoratori turismo

Istituire un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 “da destinare ad iniziative volte al sostegno al reddito dei lavoratori stagionali del settore turismo”. E’ quanto prevede un emendamento al decreto Cura Italia, al vaglio della commissione Bilancio della Camera, presentato da Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia a Montecitorio. Al fondo “si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come ‘Reddito di cittadinanza’”, si legge nell’emendamento.

Emendamento Bagnasco (FI): detrazioni per servizi ricettivi e bonus per vacanze in Italia

Detrazione di spese, limitatamente ai periodi di imposta in corso al ‪31 dicembre 2020 e al ‪31 dicembre 2021, per un valore di 250 euro, sostenute per l’acquisto di servizi erogati presso strutture turistico-ricettive, ubicate nel territorio italiano. Lo prevede un emendamento al Dl Cura Italia presentato dal deputato di Forza Italia, Roberto Bagnasco.

In aggiunta si premiano le persone che entrano in Italia con un visto turistico, alle quali, per gli anni 2020 e 2021, è riconosciuto un bonus da 250 euro da utilizzare nel nostro Paese. Per quanto riguarda la copertura dell’onere relativo alle due iniziative, stimato in 500 milioni di euro, sarà possibile provvedere mediante l’utilizzo del fondo destinato, negli stessi anni, al reddito di cittadinanza.

Emendamento Silli (Misto): Incentivi per riassunzione lavoratori turismo

“Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale”. E’ quanto prevede un emendamento al decreto Cura Italia, al vaglio della commissione Bilancio della Camera, presentato dal deputato Giorgio Silli (Misto).

Emendamento Benigni (Misto): Prorogare NASPI per lavoratori stagionali turismo

Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali è prorogata la prestazione di NASPI fino alla data di nuova assunzione e comunque non oltre tre mesi dalla originaria scadenza”. E’ quanto prevede un emendamento al decreto Cura Italia, al vaglio della commissione Bilancio della Camera, presentato dal deputato Stefano Benigni (Misto).

Emendamento Rospi (Misto): Estendere durata e importo indennità lavoratori turismo

Estendere da marzo a maggio 2020 e aumentare da 600 a 1000 euro le indennità previste per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. E’ quanto prevede un emendamento al decreto Cura Italia, al vaglio della commissione Bilancio della Camera, presentato dal deputato Gianluca Rospi (Misto).

Emendamento Gallo: deroga Enti locali per rivedere contratti con imprese culturali

Una deroga al Codice dei contratti pubblici per consentire agli Enti locali modifiche temporanee con le imprese culturali e creative che non possono effettuare le proprie prestazioni a causa delle misure straordinarie per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo stabilisce un emendamento a prima firma del presidente della Commissione Cultura della Camera Luigi Gallo (M5S) al decreto legge Cura Italia in discussione a Montecitorio dopo essere stato già approvato con alcune modifiche al Senato.

La proposta emendativa quindi è volta a far sì che le stazioni appaltanti procedano ad una revisione dei contratti in essere tra gli Enti locali e le imprese culturali e creative, laddove sia possibile fornire in tutto od in parte dei servizi alternativi. La norma riguarda anche i contratti di ‘concessione di servizi’ sempre con le imprese culturali e creative.

Nel dettaglio l’emendamento chiede di aggiungere all’articolo 88, dopo il comma 2, il comma “2-bis. In deroga all’articolo 106, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso tra gli Enti locali e le imprese culturali e creative di cui all’art. 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non possono effettuare le proprie prestazioni a causa delle misure straordinarie di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero di quelle previste da altri provvedimenti normativi o amministrativi di urgenza, anche regionali o locali, aventi ad oggetto il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, fermo restando il limite previsto dall’art. 106, comma 7, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50. Le presenti disposizioni, per quanto compatibili, si applicano anche ai contratti di concessione, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera vv) del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n.50, in corso con le imprese culturali e creative. Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole ‘Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2’ con le seguenti ‘Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis’”.

IL PROVVEDIMENTO

BONUS LAVORATORI STAGIONALI TURISMO E STABILIMENTI TERMALI

L’articolo 29 riconosce, in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro aventi determinati requisiti, un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito ai fini tributari, ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e, qualora ne emergano scostamenti, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Per individuare la platea dei beneficiari si è fatto riferimento ai dati estratti dagli archivi INPS del settore Turismo e degli stabilimenti termali con pagamento di NASPI nell'anno 2018: pur trattandosi di lavoratori stagionali, che quindi in ciascun anno verosimilmente danno luogo agli stessi eventi di cessazione, e trascurando l'esclusione per chi al momento dell'entrata in vigore della norma risulta titolare di rapporto di lavoro dipendente, tale platea è stata prudenzialmente incrementata rispetto a quella dell'intero anno 2018 del 10%, per tener conto degli ulteriori 2-3 mesi oltre l'anno intero di riferimento per gli eventi di cessazione. Sulla base di tali ipotesi la platea di riferimento si attesterebbe su circa 173.000 lavoratori; pertanto la proposta normativa in esame comporterebbe l'insorgere di un onere differenziale a carico della finanza pubblica pari a 103,8 milioni per l'anno 2020.

INDENNITÀ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

L’articolo 38 prevede in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non abbiano un alto reddito, una indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.

L’indennità spetta ai lavoratori con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al Fondo, da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

Per individuare la platea dei beneficiari ci si è riferiti ai dati estratti dagli archivi dell'Istituto relativi ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro: si tratta di circa 81.000 lavoratori con contratto non a tempo indeterminato. Se si ipotizza prudenzialmente che nessuno di loro, nel momento dell'entrata in vigore della norma, risulterà titolare di un rapporto di lavoro dipendente e/o pensionato, la proposta normativa in esame comporterebbe l'insorgere di un onere differenziale a carico della finanza pubblica pari a 48,6 milioni di euro per l'anno 2020.

MISURE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE

L’articolo 72 prevede l’istituzione del Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni per l'anno 2020. Il Fondo è destinato a una serie di iniziative, indicate nella norma, finalizzate al sostegno delle esportazioni italiane e alla promozione del Made in Italy. A tal fine, si prevede che il Ministero degli affari esteri e l’ICE possano avvalersi della società  Invitalia tramite modalità definite mediante apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ISTITUZIONE DI UN TAVOLO DI CRISI PER IL TURISMO

La norma, introdotta dal Senato, istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un tavolo di confronto al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 sul comparto turistico e valutare l'adozione delle opportune iniziative. Al tavolo partecipano anche i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria. Si prevede che ai componenti del tavolo di confronto non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

RIMBORSO DEI CONTRATTI DI SOGGIORNO E RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI ACQUISTO DI BIGLIETTI PER SPETTACOLI, MUSEI E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA

L’articolo 88 prevede che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione alla stipula di contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. Agli interessati, previa apposita istanza, è attribuito un voucher di importo pari al all’acquisto effettuato da utilizzare entro un anno dall'emissione. Le norme trovano applicazione per tutta la durata dell’emergenza COVID-19.

La norma è volta a disciplinare diritti ed obblighi di soggetti privati, individuando, una volta per tutte e per via legislativa, la sussistenza di una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione già disciplinata dal codice civile; il meccanismo prefigurato dalla disposizione prevede, in relazione alla fruizione di soggiorni, alla visione di spettacoli o alla visita di musei o mostre i viaggi d’istruzione divenute impossibili, l’erogazione di rimborsi, o voucher, da parte dei soggetti organizzatori.

RIMBORSI TITOLI DI VIAGGIO E PACCHETTI TURISTICI

Le norme individuano le circostanze nelle quali ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta con riferimento ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terresti, di soggiorno, di pacchetto turistico. Tale impossibilità è stabilita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile che prevede, nei contratti con prestazioni corrispettive, che la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito. Tale misura si applica ai contratti stipulati da una pluralità di soggetti individuati dall’articolo in esame, quali, ad esempio, quelli impossibilitati negli spostamenti a causa dell’emergenza COVID-19 perché in quarantena o positivi al virus COVID-19 o che hanno programmato la partecipazione a concorsi, manifestazioni o eventi annullati, sospesi o rinviati dalle autorità.

Sono stabilite le modalità e i termini mediante i quali i soggetti comunicano al vettore, alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta. Conseguentemente entro trenta giorni da tale comunicazione Il vettore o la struttura ricettiva provvedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo  di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Sono elencate diverse fattispecie in cui si prevede la possibilità di recesso dal contratto di soggiorno e di pacchetto turistico ad entrambe le parti contraenti. In tale ipotesi si prevede, fra l’altro, o il rimborso del corrispettivo versato oppure all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. Il rimborso o l’emissione del voucher sono previsti anche in relazione alla sospensione dei viaggi e delle iniziative d'istruzione. E’, comunque, sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Si prevede, altresì, che per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo e instaurati con effetto dall' 11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione.

L'emissione dei voucher previsti dall'articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

Il rimborso per il corrispettivo versato per viaggio o pacchetti turistici (ovvero l'emissione di un voucher di pari importo) è posto a carico del soggetto emittente il biglietto ovvero dall'organizzatore del viaggio. Conseguentemente, secondo la relazione tecnica la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per le istituzioni scolastiche statali o pubbliche la disposizione consentirà di potere ottenere il pieno rimborso delle somme eventualmente già corrisposte, a titolo di caparra o anticipo, alle agenzie di viaggio, per lo svolgimento di viaggi di istruzione, ove sospesi tra il 23 febbraio 2020 e il 15 marzo 2020. Conseguentemente le scuole potranno a loro volta rimborsare le famiglie, senza dover sostenere tale onere con i propri bilanci.

FONDO EMERGENZE SPETTACOLO, CINEMA E AUDIOVISIVO

L’articolo 89 istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due Fondi, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.

Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Agli oneri previsti dalla norma, si provvede: quanto a 70 milioni di euro ai sensi dell’articolo 126 [lettera a)]; quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge n. 147/2013. Conseguentemente, con Delibera CIPE si provvede a rimodulare e a ridurre di pari importo, per l’anno 2020, le somme già assegnate con la delibera CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo “Cultura e turismo” di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo [lettera b)]; quanto a 10 milioni di euro mediante riduzioni delle disponibilità del Fondo unico dello spettacolo di cui all’articolo 1 della legge n. 163/1985 [lettera c)].

DISPOSIZIONI URGENTI PER SOSTENERE IL SETTORE DELLA CULTURA

L’articolo 90 interviene sulla quota del 10 per cento dei compensi incassati dalla SIAE per “copia privata” (riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi) riservata ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale per destinarla al sostegno economico degli autori, degli artisti, interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva dei diritti  d’autore. I requisiti per l’accesso al beneficio sono stabiliti con decreto ministeriale.

Le risorse indicate dalla norma sono annualmente destinate alla creatività dei giovani autori, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro competente, ma, in considerazione del fatto che per l'anno in corso sarà impossibile procedere con le modalità ordinarie, la disposizione prevede che le stesse risorse siano utilizzate per sostenere direttamente gli autori e le categorie interessate, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali che definisce i requisiti per l'accesso al beneficio.

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